Art. 3.
(Strutture e servizi della zona franca).

      1. Nella zona franca entrano in funzione:

          a) le banchine;

          b) il raccordo ferroviario con binari di sosta e di manovra;

          c) edifici destinati:

              1) a magazzini, ivi compresi i magazzini frigoriferi, per il deposito delle merci in arrivo e in partenza;

              2) ad uffici della società di gestione della zona franca;

              3) ad uffici per il personale del Corpo della guardia di finanza;

              4) agli uffici da concedere in uso agli operatori economici italiani ed esteri per lo svolgimento delle loro attività;

              5) a stabilimenti per la manipolazione, la trasformazione, il condizionamento, la conservazione e altre operazioni sulle merci e le derrate in arrivo e in partenza;

              6) a stabilimenti per il perfezionamento delle merci destinate sia all'immissione al consumo sul mercato comunitario sia all'esportazione verso Paesi terzi;

              7) a campi di quarantena per il bestiame vivo, nazionale ed estero, destinato sia all'esportazione sia all'immissione sul mercato interno.

      2. All'interno della zona franca e, ove consentito, nelle immediate adiacenze sono istituiti servizi a carattere socio-sanitario e ricreativo, ad uso del personale

 

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italiano e straniero autorizzato ad accedere e a lavorare all'interno della zona franca.
      3. Ai fini del conseguimento di tutti i vantaggi socio-economici ottenibili dalla creazione e dal funzionamento della zona franca, devono essere realizzate idonee strutture o ampliate quelle esistenti, finalizzate al collegamento con:

          a) la città di Reggio Calabria, collegata a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale;

          b) il porto di Crotone, collegato a mezzo di rete ferroviaria, tratta autostradale e strade statali;

          c) il porto di Vibo Valentia, collegato a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale;

          d) il porto di Sibari (Consorzio industriale Sibari-Crati), collegato a mezzo di rete ferroviaria, tratta autostradale e strada statale;

          e) l'aeroporto di Lamezia Terme, collegato a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale, che deve essere ampliata e potenziata, al fine di consentire il traffico internazionale.

      4. Presso l'aeroporto di Lamezia Terme, il porto di Vibo Valentia, il porto di Crotone, il porto di Sibari e il porto di Reggio Calabria possono essere insediati magazzini e depositi o utilizzate strutture eventualmente esistenti da adibire a tale uso, sottoposti al regime giuridico proprio della zona franca.